giovedì, gennaio 03, 2008
OBBLIGHI SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALL'USO DEI BAGNI MOBILI DURANTE LA LOCAZIONE
1) Premessa.
I bagni mobili ecologici a funzionamento chimico (detti anche bagni chimici) sono dei servizi igienici, con dimensioni simili a quelle di una cabina telefonica (circa 1 mq per 2,20 mt di altezza), che funzionano senza allacci alle reti idrica e fognaria e sono facilmente installabili/disinstallabili in quanto non necessitano di alcuna opera edile - da qui il nome di “bagni mobili”.
All’interno di ciascun bagno mobile è presente un serbatoio a tenuta stagna, avente una capacità che varia, a seconda dei modelli, dai 170 ai 300 lt., e che è direttamente connesso con la tazza wc, dalla quale riceve le deiezioni.
Per funzionare, il bagno mobile necessita dell’approvvigionamento di circa 15-20 lt. di acqua pulita, addizionata di prodotto disinfettante (a base di sali di ammonio quaternario), normalmente di colore blue e profumato, che ha la funzione di bloccare la fermentazione delle deiezioni che man mano andranno a confluire nel serbatoio.
Con l’utilizzo del bagno mobile, le deiezioni vanno a confluire direttamente nel serbatoio reflui anzidetto tramite uno “sciacquone gravitazionale” - cioè senza l’ausilio della forza meccanica dell’acqua, ma semplicemente per caduta gravitazionale. Ciò consente notevoli risparmi di acqua pulita: per un ciclo completo di funzionamento (350 usi circa) si possono risparmiare 6.000 lt. di acqua pulita - e si ha pure una corrispondente minore quantità di rifiuti liquidi da smaltire.
Il bagno mobile viene detto “ecologico” appunto perché consente notevolissimi risparmi di acqua pulita.
La diffusione dei bagni mobili ecologici a funzionamento chimico in Italia, dopo poco più di un decennio dagli albori, sta avvenendo grazie al sistema distributivo basato sullo schema contrattuale della “LOCAZIONE E PULIZIA-SPURGO DI BAGNI MOBILI”, che comprende le seguenti prestazioni:
a) Locazione del bagno mobile per un certo periodo di tempo;
b) Operazione di installazione (comprensiva della messa in funzione del bagno con approvvigionamento della soluzione acqua-disinfettante all’interno del serbatoio reflui e degli altri materiali di consumo, quali carta igienica, disinfettante per le mani, etc. etc.);
c) Interventi di pulizia-spurgo periodici su ciascun bagno locato (almeno uno per ogni settimana di locazione) che comprendono:
c1) aspirazione dei rifiuti liquidi prodotti dall’uso del bagno mobile ed accumulatisi all’interno del serbatoio reflui dello stesso;
c2) pulizia e disinfezione della cabina con lavaggio interno ed esterno effettuato con getti d’acqua calda (100° C) e ad alta pressione (70 atm), con eventuale aggiunta di prodotti disinfettanti[1];
c3) manutenzione ordinaria di ciascuna cabina wc e dei componenti e/o accessori (sostituzione dei pezzi usurati, serraggio di viti lente etc. etc.);
c4) trasporto dei liquami prelevati (rifiuti liquidi costituiti da acque reflue come infra meglio specificato) sino all’impianto autorizzato per operazioni di smaltimento/recupero, indicate, rispettivamente, negli allegati B e C, parte IV, del D.Lgs. 152/2006;
c5) attività di smaltimento (D8, D9 o D15 - Allegato B, parte IV, D.Lgs. 152/2006) o di recupero (R3 o R13 - Allegato C, parte IV, D.Lgs. 152/2006);
d) disinstallazione a fine locazione (comprende l’intervento di pulizia-spurgo finale).
2) Disciplina applicabile: normativa sui rifiuti.
Della complessa attività di LOCAZIONE E PULIZIA-SPURGO DI BAGNI MOBILI qui interessa analizzare gli adempimenti da osservare in relazione alla “gestione” dei liquami prodotti dall’uso di tali bagni e che vengono prelevati, in occasione di ogni intervento di pulizia-spurgo, dal serbatoio reflui di ciascun bagno.
La disciplina applicabile è quella sui rifiuti, in quanto si tratta di acque reflue costituite da rifiuti liquidi che vengono veicolate dal punto di produzione al punto di smaltimento tramite trasporto su strada e non con convogliamento diretto.
Peraltro, il Legislatore, già con la precedente disciplina in materia di rifiuti (D.Lgs. 22/1997 e s.m.i.) e di acque (D.Lgs. 152/1999, modificato dal D.Lgs. 258/2000), recependo un orientamento dottrinale e giurisprudenziale già in precedenza dominanti[2], aveva sancito che le acque reflue, non direttamente canalizzate/convogliate nel corpo ricettore (fognatura, depuratore, acque superficiali, acque sotterranee, suolo e sottosuolo), dovessero essere assoggettate alla normativa sui rifiuti - si vedano in particolare gli artt. 8, comma 1, lett. e), D.Lgs. 22/1997 e s.m.i. e 36, commi 3° e 7°, D.Lgs. 152/1999 e s.m.i..
Così venne abolito il tertium genus dello “scarico indiretto” che, nella trapassata legge Merli (L. 319/1976) stava nel mezzo tra lo “scarico diretto” ed i “rifiuti liquidi”.
Anche il Legislatore del nuovissimo D.Lgs. 152/2006, che ha sostituito - unificandone la fonte normativa - sia il D.Lgs. 22/1997 e s.m.i. (in materia di rifiuti) che il D.Lgs. 152/1999 e s.m.i. (in materia di acque), ha mantenuto questo paradigma - basti vedere il combinato disposto degli artt. 185, comma 1, lett. b), e 110, commi 3° e 7°, del D.Lgs. 152/2006.
Quindi, qualunque operazione di gestione (raccolta e trasporto, smaltimento/recupero), è soggetta alla normativa sui rifiuti che è disciplinata dagli artt. 177-266 (Parte IV) del D.Lgs. 152/2006.
3) Qualificazione e caratterizzazione dei rifiuti prodotti dall’uso dei bagni mobili dati in locazione.
Per ciò che concerne l’aspetto sostanziale, i rifiuti prodotti dall’uso dei bagni mobili sono costituiti, essenzialmente, dai residui del metabolismo umano (il che li rende pressocchè identici alle “acque reflue domestiche”).
Quanto all’attività di origine di tali rifiuti vi è da dire che si tratta di attività di servizio (pubblico/privato), perché i bagni mobili vengono dati in locazione perlopiù ad enti pubblici e ad imprese che, nell’ambito delle loro attività (servizio pubblico ai cittadini, per i primi, servizi del terziario, per i secondi), li mettono a disposizione dei cittadini/utenti/clienti.
Pertanto, si tratta di rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da attività di servizio (art. 184, comma 3, lett. f), D.Lgs. 152/2006), e riconducibili al codice C.E.R. (Catalogo Europeo dei Rifiuti) 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche).
Il codice C.E.R. 20.03.04, pur facendo parte del gruppo dei rifiuti urbani e assimilabili, è stato ritenuto applicabile per i rifiuti speciali (come quelli contenuti nei WC mobili) dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente - Comitato Nazionale Albo Gestori Rifiuti N° 8388/ALBO/PRES. del 23/12/1999. Non sono, invece, attribuibili codici C.E.R. del gruppo 19.00.00 (rifiuti da impianti di trattamento di rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito e industrie dell'acqua) perchè nei WC mobili non avviene nessun trattamento dei rifiuti e, a sostenere il contrario, detti WC mobili sarebbero da configurare impianti di trattamento mobili e, pertanto, soggetti ad autorizzazione regionale ex art. 208, comma 15, D.Lgs. 152/2006.
4) Titolarità dei rifiuti prodotti dall’uso dei bagni mobili in locazione: il produttore è il locatario.
Le ditte del settore LOCAZIONE E PULIZIA-SPURGO BAGNI MOBILI danno i bagni mobili in locazione a terzi (Enti pubblici, imprese, comitati, associazioni etc.) e su tali bagni effettuano periodicamente la pulizia e l'espurgo.
Secondo l'ordinamento giuridico italiano quando un bene viene dato in locazione, l’usabilità dello stesso passa al "locatario" che lo utilizzerà nell’ambito delle proprie attività.
Nel caso di specie, il locatario - ad es. l'ente pubblico/impresa privata - acquisendo la disponibilità dei bagni mobili, che vengono messi al servizio dei cittadini/utenti, è da considerarsi "titolare -produttore" dei rifiuti e ad Esso spetta infatti l'onere di farli raccogliere, trasportare e smaltire/recuperare da operatori autorizzati. Tant'è che il costo complessivo per la locazione dei bagni mobili e loro pulizia-espurgo, comprende anche l'onere per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti liquidi.
Quindi, nello schema contrattuale largamente usato nel settore, il locatario acquisisce la disponibilità dei bagni e, pertanto, il diritto al loro utilizzo (direttamente o indirettamente, consentendolo anche al pubblico), assumendo la veste di titolare-produttore dei rifiuti in essi prodottisi; mentre la ditta locatrice conserva la proprietà dei bagni, ma non la detenzione e quindi non è da considerarsi assolutamente titolare-produttore di tali rifiuti. Pertanto la ditta locatrice che va a prelevare i rifiuti liquidi dai bagni dati in locazione (o comodato d'uso) a terzi, effettua un'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi.
Che il produttore dei rifiuti debba considerarsi sempre e comunque il soggetto locatario o comodatario di un bene dal cui uso si originano i rifiuti trova conferma nell’art. 238 del D.Lgs. 152/2006 che, riguardo ai rifiuti urbani, addossa al soggetto che possiede o detiene un bene, a qualsiasi titolo (anche in locazione), l’onere del pagamento della tariffa per il servizio di N.U.
Il Ministero dell’Ambiente, con la circolare 4435/Albo/Pres. del 28/06/1999, ha definitivamente chiarito che le imprese che effettuano la locazione/noleggio di bagni mobili e provvedono alla relativa manutenzione e pulizia-spurgo hanno l’obbligo di iscriversi all’Albo (per la Cat. 4 - n.d.a.) in quanto “si tratta di raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi.”.
La qualificazione dell’Ente/impresa committente quale “produttore dei rifiuti”, in quanto locatario dei bagni, e, quindi, l’obbligo della ditta, che dà in noleggio i bagni mobili e provvede pure (per conto del committente) alla pulizia-spurgo periodica, ad iscriversi all’albo gestori rifiuti per la categoria (4) - relativa alla raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi - ha trovato ripetuti riscontri in giurisprudenza, sia amministrativa che penale – si vedano fra tutte: Sent. del Consiglio di Stato, Sez. V, n° 5839/04, il Decreto Penale di condanna del Tribunale di Catania n° 677/00, la Sent. penale di condanna del Tribunale di Catania n° 2412/03.
5) Obblighi della ditta che, oltre alla locazione, provvede pure alla pulizia-spurgo dei bagni mobili.
Come anzidetto, la ditta che provvede, oltre alla locazione, alla pulizia-spurgo dei bagni mobili deve ottemperare ad una serie di adempimenti prescritti dalle norme cogenti in materia di gestione di rifiuti. Per migliore esposizione si elencano di seguito:
5A) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, categoria relativa alla raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, tipologia C.E.R. (Codice Europeo Rifiuti) 20.03.04 (fanghi da fosse settiche).
Come già ampiamente argomentato nel precedente punto 4), le imprese che, oltre alla locazione dei bagni mobili, provvedono pure allo spurgo degli stessi - effettuando quindi raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi - hanno l’obbligo di iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali[3], ai sensi degli’artt. 212, comma 5, e 110, commi 3 e 7, D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 8, comma 1, lett. d), D.M. AMBIENTE 406/1998, per la categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi), tipologia di rifiuto codice C.E.R. 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche).
L’effettuazione della raccolta e trasporto di tali rifiuti senza l’iscrizione all’Albo comporta un illecito penale previsto e punito dall’art. 256 e dall’art. 259, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 che prevedono, rispettivamente, la condanna alla pena alternativa dell’ arresto (da tre mesi ad un anno) o dell’ammenda (da 2.600 € a 26.000 €) e alla confisca obbligatoria del mezzo (o dei mezzi) utilizzati per il trasporto.
Peraltro, se si tratta di ingenti quantitativi, si possono pure concretizzare (in concorso formale) i reati di traffico illecito di rifiuti (art. 259) e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260).
Il locatario dei bagni che faccia effettuare gli interventi di spurgo alla stessa ditta locatrice (o anche ad altra ditta), che non sia iscritta all’albo, commette correità nella gestione illecita dei rifiuti.
5B) Emissione del formulario di identificazione .
Le imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti, prodotti dall’uso dei bagni mobili dati in locazione, hanno l’obbligo di accompagnare il trasporto dei rifiuti, dal punto di prelievo e sino al punto di smaltimento/recupero autorizzato, con il formulario di identificazione dei rifiuti, disciplinato dall’art. 193 D.Lgs. 152/2006 e dal DM AMBIENTE 145/1998.
Tale formulario è costituito, ciascuno, da 4 copie in originale, autoricalcanti, delle quali: la prima viene rilasciata al produttore del rifiuto (locatario dei bagni) per la presa in carico (è tutta compilata e controfirmata dal trasportatore, ma non riporta gli estremi dell’avvenuto conferimento all’impianto di destino); la seconda, la terza e la quarta vengono portate a bordo del mezzo sino al raggiungimento dell’impianto di destino; una volta che il gestore dell’impianto di destino si accetta il carico, compilerà il campo n° 11 (RISERVATO AL DESTINATARIO) delle copie 2^, 3^ e 4^, apponendo la data e l’ora di presa in carico, oltre che il timbro e la firma; tratterrà la 3^ copia e restituirà al trasportatore la 2^ e la 4^; il trasportatore, a sua volta, tratterrà la 2^ copia e restituirà la 4^ copia al produttore dei rifiuti (locatario dei bagni).
E’ bene ricordare che il formulario di identificazione dei rifiuti dovrà essere compilato - nel caso che qui interessa - in modo tale che nel campo 1 (riservato al produttore dei rifiuti) siano indicati gli estremi del cliente locatario (produttore dei rifiuti), l’unità locale ove i rifiuti sono stati prodotti (luoghi dove sono stati ubicati i bagni spurgati), il codice fiscale etc. etc; nel campo 2 andranno riportati gli estremi del gestore dell’impianto di destino, il luogo ove si trova l’impianto, gli estremi autorizzatori (Autorizzazione Reg.le) etc. etc.; nel campo 3 andranno riportati gli estremi della ditta che effettua il trasporto dei rifiuti (in questo caso è la ditta locatrice dei bagni), gli estremi di iscrizione all’albo gestori rifiuti (ora albo gestori ambientali), etc. etc.
Il formulario di identificazione dei rifiuti è fondamentale per la “tracciabilità” dei rifiuti, in quanto la fase del trasporto è quella a più elevato rischio di “illecita gestione” dato che in questa occasione si perdono sovente le tracce di gran parte dei rifiuti che vanno ad alimentare i circuiti criminali di smaltimento.
L’impresa che trasporta i rifiuti senza il prescritto formulario è punita con severissime sanzioni amministrative pecuniarie (art. 258, comma 4, D.Lgs. 152/2006) che vanno da 1.600 € a 9.300 € (per ogni viaggio).
Il cliente locatario - e produttore dei rifiuti - deve prestare moltissima attenzione ai formulari di identificazione dei rifiuti: se, entro tre mesi dal prelievo dei rifiuti, non riceve, dalla ditta che ha curato il trasporto, la 4^ copia “originale” controfirmata dal gestore dell’impianto di destino, dovrà comunicare il fatto alla Provincia competente per territorio onde discolparsi da qualsiasi corresponsabilità penale ed amministrativa (art. 188, comma 3, D.Lgs. 152/2006).
5C) Durata del trasporto dei rifiuti
Il viaggio dei rifiuti dal punto di prelievo (unità locale del produttore dei rifiuti, come indicato nel campo 1 del formulario) all’impianto di destino (riportato nel campo 2 del formulario) deve avvenire nel tempo tecnicamente necessario ed utilizzando il percorso più breve - se dovesse essere utilizzato un percorso diverso da quello più breve occorrerebbe riportarlo nel campo 7 del formulario.
Il prolungamento della durata del trasporto oltre il tempo strettamente necessario e senza plausibili motivi - che non siano la sosta tecnica per riposo forzato del guidatore o un guasto - costituisce uno stoccaggio abusivo di rifiuti (perché in assenza di autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. 152/2006) sanzionato penalmente dall’art. 256 D.Lgs. 152/2006.
5D) Registro di carico e scarico.
Le imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti, prodotti dall’uso dei bagni mobili dati in locazione, hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico, sul quale devono annotare qualità, quantità, tempi e luoghi di prelievo, tempi e luoghi di scarico dei rifiuti (art. 190, D.Lgs. 152/2006), osservando le modalità previste dal DM AMBIENTE 148/1998.
5E) Comunicazione Annuale al catasto dei rifiuti.
Le imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti, prodotti dall’uso dei bagni mobili dati in locazione, hanno l’obbligo di presentare annualmente il MUD al catasto dei rifiuti (art. 189, comma 3, D.Lgs. 152/2006).
6) Caratteristiche dei veicoli e loro autorizzazione.
I veicoli adibiti al trasporto di rifiuti prodotti dall’uso dei bagni mobili dati in locazione debbono essere appositamente “autorizzati” dall'Albo Gestori Rifiuti (ora Albo Nazionale Gestori Ambientali) ai sensi dell'art. 12 DM AMBIENTE 406/1998 ed indicati nel relativo dispositivo di iscrizione.
7) Disponibilità dell’impianto di smaltimento/recupero.
Il cliente locatario dei bagni deve accertarsi che la ditta che provvede alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti liquidi abbia anche al disponibilità di un impianto di smaltimento/recupero autorizzato per una o più delle operazioni di smaltimento o recupero indicate negli allegati B e C, parte IV, del D.Lgs. 152/2006.
A tal fine è bene accertarsi, prima di conferire l’incarico, che la ditta disponga in proprio di tale impianto o che disponga di impianti di terzi tramite apposita convenzione.
Elenco delle fonti bibliografiche:
1) AMENDOLA Gianfranco, "I nuovi obblighi per la gestione dei rifiuti", Maggioli Editore, 1997.
2) AA.VV., "Corso di formazione professionale per i conducenti di autoveicoli per merci pericolose su strada", S.I.D.E.P. s.r.l. editore, Dicembre 1997.
3) RAPISARDA SASSOON Cristina e CASSAR Germana, "LA NUOVA NORMATIVA ITALIANA SUI RIFIUTI", Il Sole 24ORE-PIROLA editore, gennaio 1998.
4) BACCI Lara e GORI Michela, "guida pratica per la gestione dei rifiuti secondo il D.Lgs. 22/97", EPC LIBRI editore, 1998.
5) FONTANA Enrico e MIRACLE Lorenzo, "rapporto eco mafia 98", Edizioni Ambiente, maggio '98.
6) VINCI Giuseppe, "Il Nuovo Catasto Rifiuti e il Manuale di Transcodifica", Finanze e Lavoro editore, novembre '98.
7) GAMBA Avv. Gabriella e BIAGETTI Ing. Emanuele, "ACCESSO ALL'AUTOTRASPORTO", egaf editore, maggio '99.
8) AA.VV., 1° Corso sul tema "Il trasporto dei rifiuti anche pericolosi alla luce delle problematiche inerenti il trasporto su strada", atti del corso organizzato dal Centro Europeo per il lavoro - Sezione Regionale della Sicilia - che ha avuto luogo dal 10 al 12 giugno 1999 a Palermo.
9) MAGLIA Stefano e SANTOLOCI Maurizio, "IL CODICE DELL'AMBIENTE", CASA EDITRICE LA TRIBUNA, 1999-2000-2001-2002-2003-2007.
10) FICCO Paola, RIFICI Riccardo e SANTOLOCI Maurizio (con prefazione di Edo Ronchi, Ministro dell'ambiente), "la nuova tutela delle acque - gli obblighi, gli obiettivi e gli strumenti previsti dal D.Lgs. 152/1999, Edizioni Ambiente, novembre 1999;
11) RONCHI Edo e SANTOLOCI Maurizio, “LA RIFORMA DEI RIFIUTI I NODI CRITICI”, BUFFETTI EDITORE, Ed. 2001;
12) FICCO Paola e ONORI Eugenio, “ALBO NAZIONALE GESTORI RIFIUTI - vademecum per l’iscrizione 2001”, EDIZIONI AMBIENTE, 2001;
12) GRILLO N.G. e SANTOLOCI Maurizio, “IL RESPONSABILE TECNICO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI”, BUFFETTI EDITORE, 2002;
13) MAGLIA Stefano e ROCCA Fabrizio, “IL MANUALE PRATICO DEI RIFIUTI”, Casa Editrice LA TRIBUNA, 2002.
Elenco delle fonti normative:
1) D.Lgs. 05/02/1997, N° 22 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. N° 38 del 15/02/1997) e s.m.i.
2) D.M. Ambiente 28/04/1998, N° 406 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. N° 276 del 25/11/1998).
3) D.M. Ambiente 01/04/1998, N° 145 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. N° 109 del 13/05/1998).
4) D.M. Ambiente 01/04/1998, N° 148 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. N° 110 del 14/05/1998).
5) Circolare Ministero dell'Ambiente - Comitato Nazionale Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti N° 4435/ALBO/PRES del 28/06/1999.
6) Circolare Ministero dell'Ambiente - Comitato Nazionale Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti N° 8388/ALBO/PRES del 23/12/1999.
7) D.Lgs. 11/05/1999, N° 152 (Suppl. ord. N° 101/L alla Gazzetta Ufficiale 29/05/1999, N° 124; ripubblicato con correzioni sul Suppl. ord. N° 146/L alla Gazzetta Ufficiale 30/07/1999, N° 177) e s.m.i..
8) D.Lgs. 03/04/2006, N° 152 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale del 14/04/2006, N° 88).
Leonforte, 03 gennaio 2008.
F.to: Vincenzo Vinciprova
[1] L’impiego di acqua calda (100° C) e ad alta pressione (70 atm) è stato dimostrato quale migliore sistema di sanificazione dei bagni mobili.
[2] Orientamento giurisprudenziale che venne confermato dalle Sentenze Cass. Pen., Sez. III, del 23/05/1997, N° 1245 e Cass. Pen., Sez. III, del 03/08/1999 n° 2358.
[3] Per le ditte iscritte all’ “Albo Nazionale delle Imprese che Effettuano la Gestione dei rifiuti” prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006, tale iscrizione rimane comunque vigente, in quanto all’Albo, seppure con nuova denominazione, rimangono perlopiù le medesime competenze.
I bagni mobili ecologici a funzionamento chimico (detti anche bagni chimici) sono dei servizi igienici, con dimensioni simili a quelle di una cabina telefonica (circa 1 mq per 2,20 mt di altezza), che funzionano senza allacci alle reti idrica e fognaria e sono facilmente installabili/disinstallabili in quanto non necessitano di alcuna opera edile - da qui il nome di “bagni mobili”.
All’interno di ciascun bagno mobile è presente un serbatoio a tenuta stagna, avente una capacità che varia, a seconda dei modelli, dai 170 ai 300 lt., e che è direttamente connesso con la tazza wc, dalla quale riceve le deiezioni.
Per funzionare, il bagno mobile necessita dell’approvvigionamento di circa 15-20 lt. di acqua pulita, addizionata di prodotto disinfettante (a base di sali di ammonio quaternario), normalmente di colore blue e profumato, che ha la funzione di bloccare la fermentazione delle deiezioni che man mano andranno a confluire nel serbatoio.
Con l’utilizzo del bagno mobile, le deiezioni vanno a confluire direttamente nel serbatoio reflui anzidetto tramite uno “sciacquone gravitazionale” - cioè senza l’ausilio della forza meccanica dell’acqua, ma semplicemente per caduta gravitazionale. Ciò consente notevoli risparmi di acqua pulita: per un ciclo completo di funzionamento (350 usi circa) si possono risparmiare 6.000 lt. di acqua pulita - e si ha pure una corrispondente minore quantità di rifiuti liquidi da smaltire.
Il bagno mobile viene detto “ecologico” appunto perché consente notevolissimi risparmi di acqua pulita.
La diffusione dei bagni mobili ecologici a funzionamento chimico in Italia, dopo poco più di un decennio dagli albori, sta avvenendo grazie al sistema distributivo basato sullo schema contrattuale della “LOCAZIONE E PULIZIA-SPURGO DI BAGNI MOBILI”, che comprende le seguenti prestazioni:
a) Locazione del bagno mobile per un certo periodo di tempo;
b) Operazione di installazione (comprensiva della messa in funzione del bagno con approvvigionamento della soluzione acqua-disinfettante all’interno del serbatoio reflui e degli altri materiali di consumo, quali carta igienica, disinfettante per le mani, etc. etc.);
c) Interventi di pulizia-spurgo periodici su ciascun bagno locato (almeno uno per ogni settimana di locazione) che comprendono:
c1) aspirazione dei rifiuti liquidi prodotti dall’uso del bagno mobile ed accumulatisi all’interno del serbatoio reflui dello stesso;
c2) pulizia e disinfezione della cabina con lavaggio interno ed esterno effettuato con getti d’acqua calda (100° C) e ad alta pressione (70 atm), con eventuale aggiunta di prodotti disinfettanti[1];
c3) manutenzione ordinaria di ciascuna cabina wc e dei componenti e/o accessori (sostituzione dei pezzi usurati, serraggio di viti lente etc. etc.);
c4) trasporto dei liquami prelevati (rifiuti liquidi costituiti da acque reflue come infra meglio specificato) sino all’impianto autorizzato per operazioni di smaltimento/recupero, indicate, rispettivamente, negli allegati B e C, parte IV, del D.Lgs. 152/2006;
c5) attività di smaltimento (D8, D9 o D15 - Allegato B, parte IV, D.Lgs. 152/2006) o di recupero (R3 o R13 - Allegato C, parte IV, D.Lgs. 152/2006);
d) disinstallazione a fine locazione (comprende l’intervento di pulizia-spurgo finale).
2) Disciplina applicabile: normativa sui rifiuti.
Della complessa attività di LOCAZIONE E PULIZIA-SPURGO DI BAGNI MOBILI qui interessa analizzare gli adempimenti da osservare in relazione alla “gestione” dei liquami prodotti dall’uso di tali bagni e che vengono prelevati, in occasione di ogni intervento di pulizia-spurgo, dal serbatoio reflui di ciascun bagno.
La disciplina applicabile è quella sui rifiuti, in quanto si tratta di acque reflue costituite da rifiuti liquidi che vengono veicolate dal punto di produzione al punto di smaltimento tramite trasporto su strada e non con convogliamento diretto.
Peraltro, il Legislatore, già con la precedente disciplina in materia di rifiuti (D.Lgs. 22/1997 e s.m.i.) e di acque (D.Lgs. 152/1999, modificato dal D.Lgs. 258/2000), recependo un orientamento dottrinale e giurisprudenziale già in precedenza dominanti[2], aveva sancito che le acque reflue, non direttamente canalizzate/convogliate nel corpo ricettore (fognatura, depuratore, acque superficiali, acque sotterranee, suolo e sottosuolo), dovessero essere assoggettate alla normativa sui rifiuti - si vedano in particolare gli artt. 8, comma 1, lett. e), D.Lgs. 22/1997 e s.m.i. e 36, commi 3° e 7°, D.Lgs. 152/1999 e s.m.i..
Così venne abolito il tertium genus dello “scarico indiretto” che, nella trapassata legge Merli (L. 319/1976) stava nel mezzo tra lo “scarico diretto” ed i “rifiuti liquidi”.
Anche il Legislatore del nuovissimo D.Lgs. 152/2006, che ha sostituito - unificandone la fonte normativa - sia il D.Lgs. 22/1997 e s.m.i. (in materia di rifiuti) che il D.Lgs. 152/1999 e s.m.i. (in materia di acque), ha mantenuto questo paradigma - basti vedere il combinato disposto degli artt. 185, comma 1, lett. b), e 110, commi 3° e 7°, del D.Lgs. 152/2006.
Quindi, qualunque operazione di gestione (raccolta e trasporto, smaltimento/recupero), è soggetta alla normativa sui rifiuti che è disciplinata dagli artt. 177-266 (Parte IV) del D.Lgs. 152/2006.
3) Qualificazione e caratterizzazione dei rifiuti prodotti dall’uso dei bagni mobili dati in locazione.
Per ciò che concerne l’aspetto sostanziale, i rifiuti prodotti dall’uso dei bagni mobili sono costituiti, essenzialmente, dai residui del metabolismo umano (il che li rende pressocchè identici alle “acque reflue domestiche”).
Quanto all’attività di origine di tali rifiuti vi è da dire che si tratta di attività di servizio (pubblico/privato), perché i bagni mobili vengono dati in locazione perlopiù ad enti pubblici e ad imprese che, nell’ambito delle loro attività (servizio pubblico ai cittadini, per i primi, servizi del terziario, per i secondi), li mettono a disposizione dei cittadini/utenti/clienti.
Pertanto, si tratta di rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da attività di servizio (art. 184, comma 3, lett. f), D.Lgs. 152/2006), e riconducibili al codice C.E.R. (Catalogo Europeo dei Rifiuti) 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche).
Il codice C.E.R. 20.03.04, pur facendo parte del gruppo dei rifiuti urbani e assimilabili, è stato ritenuto applicabile per i rifiuti speciali (come quelli contenuti nei WC mobili) dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente - Comitato Nazionale Albo Gestori Rifiuti N° 8388/ALBO/PRES. del 23/12/1999. Non sono, invece, attribuibili codici C.E.R. del gruppo 19.00.00 (rifiuti da impianti di trattamento di rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito e industrie dell'acqua) perchè nei WC mobili non avviene nessun trattamento dei rifiuti e, a sostenere il contrario, detti WC mobili sarebbero da configurare impianti di trattamento mobili e, pertanto, soggetti ad autorizzazione regionale ex art. 208, comma 15, D.Lgs. 152/2006.
4) Titolarità dei rifiuti prodotti dall’uso dei bagni mobili in locazione: il produttore è il locatario.
Le ditte del settore LOCAZIONE E PULIZIA-SPURGO BAGNI MOBILI danno i bagni mobili in locazione a terzi (Enti pubblici, imprese, comitati, associazioni etc.) e su tali bagni effettuano periodicamente la pulizia e l'espurgo.
Secondo l'ordinamento giuridico italiano quando un bene viene dato in locazione, l’usabilità dello stesso passa al "locatario" che lo utilizzerà nell’ambito delle proprie attività.
Nel caso di specie, il locatario - ad es. l'ente pubblico/impresa privata - acquisendo la disponibilità dei bagni mobili, che vengono messi al servizio dei cittadini/utenti, è da considerarsi "titolare -produttore" dei rifiuti e ad Esso spetta infatti l'onere di farli raccogliere, trasportare e smaltire/recuperare da operatori autorizzati. Tant'è che il costo complessivo per la locazione dei bagni mobili e loro pulizia-espurgo, comprende anche l'onere per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti liquidi.
Quindi, nello schema contrattuale largamente usato nel settore, il locatario acquisisce la disponibilità dei bagni e, pertanto, il diritto al loro utilizzo (direttamente o indirettamente, consentendolo anche al pubblico), assumendo la veste di titolare-produttore dei rifiuti in essi prodottisi; mentre la ditta locatrice conserva la proprietà dei bagni, ma non la detenzione e quindi non è da considerarsi assolutamente titolare-produttore di tali rifiuti. Pertanto la ditta locatrice che va a prelevare i rifiuti liquidi dai bagni dati in locazione (o comodato d'uso) a terzi, effettua un'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi.
Che il produttore dei rifiuti debba considerarsi sempre e comunque il soggetto locatario o comodatario di un bene dal cui uso si originano i rifiuti trova conferma nell’art. 238 del D.Lgs. 152/2006 che, riguardo ai rifiuti urbani, addossa al soggetto che possiede o detiene un bene, a qualsiasi titolo (anche in locazione), l’onere del pagamento della tariffa per il servizio di N.U.
Il Ministero dell’Ambiente, con la circolare 4435/Albo/Pres. del 28/06/1999, ha definitivamente chiarito che le imprese che effettuano la locazione/noleggio di bagni mobili e provvedono alla relativa manutenzione e pulizia-spurgo hanno l’obbligo di iscriversi all’Albo (per la Cat. 4 - n.d.a.) in quanto “si tratta di raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi.”.
La qualificazione dell’Ente/impresa committente quale “produttore dei rifiuti”, in quanto locatario dei bagni, e, quindi, l’obbligo della ditta, che dà in noleggio i bagni mobili e provvede pure (per conto del committente) alla pulizia-spurgo periodica, ad iscriversi all’albo gestori rifiuti per la categoria (4) - relativa alla raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi - ha trovato ripetuti riscontri in giurisprudenza, sia amministrativa che penale – si vedano fra tutte: Sent. del Consiglio di Stato, Sez. V, n° 5839/04, il Decreto Penale di condanna del Tribunale di Catania n° 677/00, la Sent. penale di condanna del Tribunale di Catania n° 2412/03.
5) Obblighi della ditta che, oltre alla locazione, provvede pure alla pulizia-spurgo dei bagni mobili.
Come anzidetto, la ditta che provvede, oltre alla locazione, alla pulizia-spurgo dei bagni mobili deve ottemperare ad una serie di adempimenti prescritti dalle norme cogenti in materia di gestione di rifiuti. Per migliore esposizione si elencano di seguito:
5A) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, categoria relativa alla raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, tipologia C.E.R. (Codice Europeo Rifiuti) 20.03.04 (fanghi da fosse settiche).
Come già ampiamente argomentato nel precedente punto 4), le imprese che, oltre alla locazione dei bagni mobili, provvedono pure allo spurgo degli stessi - effettuando quindi raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi - hanno l’obbligo di iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali[3], ai sensi degli’artt. 212, comma 5, e 110, commi 3 e 7, D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 8, comma 1, lett. d), D.M. AMBIENTE 406/1998, per la categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi), tipologia di rifiuto codice C.E.R. 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche).
L’effettuazione della raccolta e trasporto di tali rifiuti senza l’iscrizione all’Albo comporta un illecito penale previsto e punito dall’art. 256 e dall’art. 259, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 che prevedono, rispettivamente, la condanna alla pena alternativa dell’ arresto (da tre mesi ad un anno) o dell’ammenda (da 2.600 € a 26.000 €) e alla confisca obbligatoria del mezzo (o dei mezzi) utilizzati per il trasporto.
Peraltro, se si tratta di ingenti quantitativi, si possono pure concretizzare (in concorso formale) i reati di traffico illecito di rifiuti (art. 259) e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260).
Il locatario dei bagni che faccia effettuare gli interventi di spurgo alla stessa ditta locatrice (o anche ad altra ditta), che non sia iscritta all’albo, commette correità nella gestione illecita dei rifiuti.
5B) Emissione del formulario di identificazione .
Le imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti, prodotti dall’uso dei bagni mobili dati in locazione, hanno l’obbligo di accompagnare il trasporto dei rifiuti, dal punto di prelievo e sino al punto di smaltimento/recupero autorizzato, con il formulario di identificazione dei rifiuti, disciplinato dall’art. 193 D.Lgs. 152/2006 e dal DM AMBIENTE 145/1998.
Tale formulario è costituito, ciascuno, da 4 copie in originale, autoricalcanti, delle quali: la prima viene rilasciata al produttore del rifiuto (locatario dei bagni) per la presa in carico (è tutta compilata e controfirmata dal trasportatore, ma non riporta gli estremi dell’avvenuto conferimento all’impianto di destino); la seconda, la terza e la quarta vengono portate a bordo del mezzo sino al raggiungimento dell’impianto di destino; una volta che il gestore dell’impianto di destino si accetta il carico, compilerà il campo n° 11 (RISERVATO AL DESTINATARIO) delle copie 2^, 3^ e 4^, apponendo la data e l’ora di presa in carico, oltre che il timbro e la firma; tratterrà la 3^ copia e restituirà al trasportatore la 2^ e la 4^; il trasportatore, a sua volta, tratterrà la 2^ copia e restituirà la 4^ copia al produttore dei rifiuti (locatario dei bagni).
E’ bene ricordare che il formulario di identificazione dei rifiuti dovrà essere compilato - nel caso che qui interessa - in modo tale che nel campo 1 (riservato al produttore dei rifiuti) siano indicati gli estremi del cliente locatario (produttore dei rifiuti), l’unità locale ove i rifiuti sono stati prodotti (luoghi dove sono stati ubicati i bagni spurgati), il codice fiscale etc. etc; nel campo 2 andranno riportati gli estremi del gestore dell’impianto di destino, il luogo ove si trova l’impianto, gli estremi autorizzatori (Autorizzazione Reg.le) etc. etc.; nel campo 3 andranno riportati gli estremi della ditta che effettua il trasporto dei rifiuti (in questo caso è la ditta locatrice dei bagni), gli estremi di iscrizione all’albo gestori rifiuti (ora albo gestori ambientali), etc. etc.
Il formulario di identificazione dei rifiuti è fondamentale per la “tracciabilità” dei rifiuti, in quanto la fase del trasporto è quella a più elevato rischio di “illecita gestione” dato che in questa occasione si perdono sovente le tracce di gran parte dei rifiuti che vanno ad alimentare i circuiti criminali di smaltimento.
L’impresa che trasporta i rifiuti senza il prescritto formulario è punita con severissime sanzioni amministrative pecuniarie (art. 258, comma 4, D.Lgs. 152/2006) che vanno da 1.600 € a 9.300 € (per ogni viaggio).
Il cliente locatario - e produttore dei rifiuti - deve prestare moltissima attenzione ai formulari di identificazione dei rifiuti: se, entro tre mesi dal prelievo dei rifiuti, non riceve, dalla ditta che ha curato il trasporto, la 4^ copia “originale” controfirmata dal gestore dell’impianto di destino, dovrà comunicare il fatto alla Provincia competente per territorio onde discolparsi da qualsiasi corresponsabilità penale ed amministrativa (art. 188, comma 3, D.Lgs. 152/2006).
5C) Durata del trasporto dei rifiuti
Il viaggio dei rifiuti dal punto di prelievo (unità locale del produttore dei rifiuti, come indicato nel campo 1 del formulario) all’impianto di destino (riportato nel campo 2 del formulario) deve avvenire nel tempo tecnicamente necessario ed utilizzando il percorso più breve - se dovesse essere utilizzato un percorso diverso da quello più breve occorrerebbe riportarlo nel campo 7 del formulario.
Il prolungamento della durata del trasporto oltre il tempo strettamente necessario e senza plausibili motivi - che non siano la sosta tecnica per riposo forzato del guidatore o un guasto - costituisce uno stoccaggio abusivo di rifiuti (perché in assenza di autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. 152/2006) sanzionato penalmente dall’art. 256 D.Lgs. 152/2006.
5D) Registro di carico e scarico.
Le imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti, prodotti dall’uso dei bagni mobili dati in locazione, hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico, sul quale devono annotare qualità, quantità, tempi e luoghi di prelievo, tempi e luoghi di scarico dei rifiuti (art. 190, D.Lgs. 152/2006), osservando le modalità previste dal DM AMBIENTE 148/1998.
5E) Comunicazione Annuale al catasto dei rifiuti.
Le imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti, prodotti dall’uso dei bagni mobili dati in locazione, hanno l’obbligo di presentare annualmente il MUD al catasto dei rifiuti (art. 189, comma 3, D.Lgs. 152/2006).
6) Caratteristiche dei veicoli e loro autorizzazione.
I veicoli adibiti al trasporto di rifiuti prodotti dall’uso dei bagni mobili dati in locazione debbono essere appositamente “autorizzati” dall'Albo Gestori Rifiuti (ora Albo Nazionale Gestori Ambientali) ai sensi dell'art. 12 DM AMBIENTE 406/1998 ed indicati nel relativo dispositivo di iscrizione.
7) Disponibilità dell’impianto di smaltimento/recupero.
Il cliente locatario dei bagni deve accertarsi che la ditta che provvede alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti liquidi abbia anche al disponibilità di un impianto di smaltimento/recupero autorizzato per una o più delle operazioni di smaltimento o recupero indicate negli allegati B e C, parte IV, del D.Lgs. 152/2006.
A tal fine è bene accertarsi, prima di conferire l’incarico, che la ditta disponga in proprio di tale impianto o che disponga di impianti di terzi tramite apposita convenzione.
Elenco delle fonti bibliografiche:
1) AMENDOLA Gianfranco, "I nuovi obblighi per la gestione dei rifiuti", Maggioli Editore, 1997.
2) AA.VV., "Corso di formazione professionale per i conducenti di autoveicoli per merci pericolose su strada", S.I.D.E.P. s.r.l. editore, Dicembre 1997.
3) RAPISARDA SASSOON Cristina e CASSAR Germana, "LA NUOVA NORMATIVA ITALIANA SUI RIFIUTI", Il Sole 24ORE-PIROLA editore, gennaio 1998.
4) BACCI Lara e GORI Michela, "guida pratica per la gestione dei rifiuti secondo il D.Lgs. 22/97", EPC LIBRI editore, 1998.
5) FONTANA Enrico e MIRACLE Lorenzo, "rapporto eco mafia 98", Edizioni Ambiente, maggio '98.
6) VINCI Giuseppe, "Il Nuovo Catasto Rifiuti e il Manuale di Transcodifica", Finanze e Lavoro editore, novembre '98.
7) GAMBA Avv. Gabriella e BIAGETTI Ing. Emanuele, "ACCESSO ALL'AUTOTRASPORTO", egaf editore, maggio '99.
8) AA.VV., 1° Corso sul tema "Il trasporto dei rifiuti anche pericolosi alla luce delle problematiche inerenti il trasporto su strada", atti del corso organizzato dal Centro Europeo per il lavoro - Sezione Regionale della Sicilia - che ha avuto luogo dal 10 al 12 giugno 1999 a Palermo.
9) MAGLIA Stefano e SANTOLOCI Maurizio, "IL CODICE DELL'AMBIENTE", CASA EDITRICE LA TRIBUNA, 1999-2000-2001-2002-2003-2007.
10) FICCO Paola, RIFICI Riccardo e SANTOLOCI Maurizio (con prefazione di Edo Ronchi, Ministro dell'ambiente), "la nuova tutela delle acque - gli obblighi, gli obiettivi e gli strumenti previsti dal D.Lgs. 152/1999, Edizioni Ambiente, novembre 1999;
11) RONCHI Edo e SANTOLOCI Maurizio, “LA RIFORMA DEI RIFIUTI I NODI CRITICI”, BUFFETTI EDITORE, Ed. 2001;
12) FICCO Paola e ONORI Eugenio, “ALBO NAZIONALE GESTORI RIFIUTI - vademecum per l’iscrizione 2001”, EDIZIONI AMBIENTE, 2001;
12) GRILLO N.G. e SANTOLOCI Maurizio, “IL RESPONSABILE TECNICO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI”, BUFFETTI EDITORE, 2002;
13) MAGLIA Stefano e ROCCA Fabrizio, “IL MANUALE PRATICO DEI RIFIUTI”, Casa Editrice LA TRIBUNA, 2002.
Elenco delle fonti normative:
1) D.Lgs. 05/02/1997, N° 22 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. N° 38 del 15/02/1997) e s.m.i.
2) D.M. Ambiente 28/04/1998, N° 406 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. N° 276 del 25/11/1998).
3) D.M. Ambiente 01/04/1998, N° 145 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. N° 109 del 13/05/1998).
4) D.M. Ambiente 01/04/1998, N° 148 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. N° 110 del 14/05/1998).
5) Circolare Ministero dell'Ambiente - Comitato Nazionale Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti N° 4435/ALBO/PRES del 28/06/1999.
6) Circolare Ministero dell'Ambiente - Comitato Nazionale Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti N° 8388/ALBO/PRES del 23/12/1999.
7) D.Lgs. 11/05/1999, N° 152 (Suppl. ord. N° 101/L alla Gazzetta Ufficiale 29/05/1999, N° 124; ripubblicato con correzioni sul Suppl. ord. N° 146/L alla Gazzetta Ufficiale 30/07/1999, N° 177) e s.m.i..
8) D.Lgs. 03/04/2006, N° 152 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale del 14/04/2006, N° 88).
Leonforte, 03 gennaio 2008.
F.to: Vincenzo Vinciprova
[1] L’impiego di acqua calda (100° C) e ad alta pressione (70 atm) è stato dimostrato quale migliore sistema di sanificazione dei bagni mobili.
[2] Orientamento giurisprudenziale che venne confermato dalle Sentenze Cass. Pen., Sez. III, del 23/05/1997, N° 1245 e Cass. Pen., Sez. III, del 03/08/1999 n° 2358.
[3] Per le ditte iscritte all’ “Albo Nazionale delle Imprese che Effettuano la Gestione dei rifiuti” prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006, tale iscrizione rimane comunque vigente, in quanto all’Albo, seppure con nuova denominazione, rimangono perlopiù le medesime competenze.
lunedì, ottobre 01, 2007
Atti del convegno su "antiriciclaggio", svoltosi il 03/02/2007 a Caltanissetta
lunedì, giugno 11, 2007
OBBLIGHI SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALL'USO DEI BAGNI MOBILI DATI IN LOCAZIONE
LOCAZIONE E PULIZIA-SPURGO DI BAGNI MOBILI ECOLOGICI A FUNZIONE CHIMICA
- OBBLIGHI SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALL’USO DEI BAGNI MOBILI DURANTE LA LOCAZIONE -
1) Premessa.
I bagni mobili ecologici a funzionamento chimico (detti anche bagni chimici) sono dei servizi igienici, dalle dimensioni simili a quelli di una cabina telefonica (circa 1 mq per 2,20 mt di altezza), che funzionano senza allacci alle reti idrica e fognaria e sono facilmente installabili/disinstallabili in quanto non necessitano di alcuna opera edile - da qui il nome di “bagni mobili”.
All’interno di ciascun bagno mobile è presente un serbatoio a tenuta stagna, avente una capacità che varia, a seconda dei modelli, dai 170 ai 300 lt., e che è direttamente connesso con la tazza wc, dalla quale riceve le deiezioni.
Per funzionare, il bagno mobile necessita dell’approvvigionamento di circa 15-20 lt. di acqua pulita, addizionata di prodotto disinfettante (a base di sale di ammonio quaternario), normalmente di colore blue e profumato, che ha la funzione di bloccare la fermentazione delle deiezioni che man mano andranno a confluire nel serbatoio.
Con l’utilizzo del bagno mobile, le deiezioni vanno a confluire direttamente nel serbatoio reflui anzidetto tramite uno “sciacquone gravitazionale” - cioè senza l’ausilio della forza meccanica dell’acqua, ma semplicemente per caduta gravitazionale. Ciò consente notevoli risparmi di acqua pulita: per un ciclo completo di funzionamento (350 usi circa) si possono risparmiare 6.000 lt. di acqua pulita - e si ha pure una corrispondente minore quantità di rifiuti liquidi da smaltire.
Il bagno mobile viene detto “ecologico” appunto perché consente notevolissimi risparmi di acqua pulita.
La diffusione dei bagni mobili ecologici a funzionamento chimico in Italia, dopo poco più di un decennio dagli albori, sta avvenendo grazie al sistema distributivo basato sullo schema contrattuale della “LOCAZIONE E PULIZIA-SPURGO DI BAGNI MOBILI”, che comprende le seguenti prestazioni:
a) Locazione del bagno mobile per un certo periodo di tempo;
b) Operazione di installazione (comprensiva della messa in funzione del bagno con approvvigionamento della soluzione acqua-disinfettante all’interno del serbatoio reflui e degli altri materiali di consumo, quali carta igienica, disinfettante per le mani, etc. etc.);
c) Interventi di pulizia-spurgo periodici su ciascun bagno locato (almeno uno per ogni settimana di locazione) che comprendono:
c1) aspirazione dei rifiuti liquidi prodotti dall’uso del bagno mobile ed accumulatisi all’interno del serbatoio reflui dello stesso;
c2) pulizia e disinfezione della cabina con lavaggio interno ed esterno effettuato con getti d’acqua calda (100° C) e ad alta pressione (70 atm), con eventuale aggiunta di prodotti disinfettanti[1];
c3) manutenzione ordinaria di ciascuna cabina wc e dei componenti e/o accessori (sostituzione dei pezzi usurati, avvitamento viti lente etc. etc.);
c4) trasporto dei liquami prelevati (rifiuti liquidi costituiti da acque reflue come infra meglio specificato) sino all’impianto autorizzato per operazioni di smaltimento/recupero, indicate, rispettivamente, negli allegati B e C del D.Lgs. 152/2006;
c5) attività di smaltimento (D8, D9 o D15 - Allegato B D.Lgs. 152/2006) o di recupero (R3 o R13 - Allegato C D.Lgs. 152/2006);
d) disinstallazione a fine locazione (comprende l’intervento di pulizia-spurgo finale).
2) Disciplina applicabile: normativa sui rifiuti.
Della complessa attività di LOCAZIONE E PULIZIA-SPURGO DI BAGNI MOBILI qui interessa analizzare gli adempimenti da osservare in relazione alla “gestione” dei liquami prodotti dall’uso di tali bagni e che vengono prelevati, in occasione di ogni intervento di pulizia-spurgo, dal serbatoio reflui di ciascun bagno.
La disciplina applicabile è quella sui rifiuti, in quanto si tratta di acque reflue costituite da rifiuti liquidi che vengono veicolate dal punto di produzione al punto di smaltimento tramite trasporto su strada e non con convogliamento diretto.
Peraltro, il Legislatore, già con la precedente disciplina in materia di rifiuti (D.Lgs. 22/1997 e s.m.i.) e di acque (D.Lgs. 152/1999 e D.Lgs. 258/2000), recependo un orientamento dottrinale e giurisprudenziale già in precedenza dominanti[2], aveva sancito che le acque reflue, non direttamente canalizzate/convogliate nel corpo ricettore (fognatura, depuratore, acque superficiali, acque sotterranee, suolo e sottosuolo), dovessero essere assoggettate alla normativa sui rifiuti - si vedano in particolare gli artt. 8, comma 1, lett. e), D.Lgs. 22/1997 e s.m.i. e 36, commi 3° e 7°, D.Lgs. 152/1999 e s.m.i..
Così venne abolito il terzum genus dello “scarico indiretto” che, nella trapassata legge Merli (L. 319/1976) stava nel mezzo tra lo “scarico diretto” ed i “rifiuti liquidi”.
Anche il Legislatore del nuovissimo D.Lgs. 152/2006, che ha sostituito - unificandone la fonte normativa - sia il D.Lgs. 22/1997 e s.m.i. (in materia di rifiuti) che il D.Lgs. 152/1999 e s.m.i. (in materia di acque), ha mantenuto questo paradigma - basti vedere il combinato disposto degli artt. 185, comma 1, lett. b), e 110, commi 3° e 7°, del D.Lgs. 152/2006.
Quindi, qualunque operazione di gestione (raccolta e trasporto, smaltimento/recupero), è soggetta alla normativa sui rifiuti che è disciplinata dagli artt. 177-266 (Parte IV) del D.Lgs. 152/2006.
3) Qualificazione e caratterizzazione dei rifiuti prodotti dall’uso dei bagni mobili dati in locazione.
Per ciò che concerne l’aspetto sostanziale, i rifiuti prodotti dall’uso dei bagni mobili sono costituiti, essenzialmente, dai residui del metabolismo umano (il che li rende pressocchè identici alle “acque reflue domestiche”).
Quanto all’attività di origine di tali rifiuti vi è da dire che si tratta di attività di servizio (pubblico/privato), perché i bagni mobili vengono dati in locazione perlopiù ad enti pubblici e ad imprese che, nell’ambito delle loro attività (servizio pubblico ai cittadini, per i primi, servizi del terziario, per i secondi), li mettono a disposizione dei cittadini/utenti/clienti.
Pertanto, si tratta di rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da attività di servizio (art. 184, comma 3, lett. f), D.Lgs. 152/2006), e riconducibili al codice C.E.R. (Catalogo Europeo dei Rifiuti) 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche).
Tale qualificazione è ormai universalmente accettata e fatta propria pure dal Prof. S. MAGLIA (coautore, tra l’altro, de “IL CODICE DELL’AMBIENTE”, Ed. LA TRIBUNA).
Il codice C.E.R. 20.03.04, pur facendo parte del gruppo dei rifiuti urbani e assimilabili, è stato ritenuto applicabile per i rifiuti speciali (come quelli contenuti nei WC mobili) dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente - Comitato Nazionale Albo Gestori Rifiuti N° 8388/ALBO/PRES. del 23/12/1999. Non sono, invece, attribuibili codici C.E.R. del gruppo 19.00.00 (rifiuti da impianti di trattamento di rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito e industrie dell'acqua) perchè nei WC mobili non avviene nessun trattamento dei rifiuti e, a sostenere il contrario, detti WC mobili sarebbero da configurare impianti di trattamento mobili e, pertanto, soggetti ad autorizzazione regionale ex art. 208, comma 15, D.Lgs. 152/2006.
4) Titolarità dei rifiuti prodotti dall’uso dei bagni mobili in locazione: il produttore è il locatario.
Le ditte del settore LOCAZIONE E PULIZIA-SPURGO BAGNI MOBILI danno i bagni mobili in locazione a terzi (Enti pubblici, imprese, comitati, associazioni etc.) e su tali bagni effettuano periodicamente la pulizia e l'espurgo.
Secondo l'ordinamento giuridico italiano quando un bene viene dato in locazione, l’usabilità dello stesso passa al "locatario" che lo utilizzerà nell’ambito delle proprie attività.
Nel caso di specie, il locatario - ad es. l'ente pubblico/impresa privata - acquisendo la disponibilità dei bagni mobili, che vengono messi a servizio dei cittadini/utenti, è da considerarsi "titolare -produttore" dei rifiuti e ad Esso spetta infatti l'onere di farli raccogliere, trasportare e smaltire/recuperare da operatori autorizzati. Tant'è che il costo complessivo per la locazione dei bagni mobili e loro pulizia-espurgo, comprende anche l'onere per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti liquidi.
Quindi, nello schema contrattuale largamente usato nel settore, il locatario acquisisce la disponibilità dei bagni e, pertanto, il diritto al loro utilizzo (direttamente o indirettamente, consentendolo anche al pubblico), assumendo la veste di titolare-produttore dei rifiuti in essi prodottisi; mentre la ditta locatrice conserva la proprietà dei bagni, ma non la detenzione e quindi non è da considerarsi assolutamente titolare-produttore di tali rifiuti. Pertanto la ditta locatrice che va a prelevare i rifiuti liquidi dai bagni dati in locazione (o comodato d'uso) a terzi, effettua un'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi.
Che il produttore dei rifiuti debba considerarsi sempre e comunque il soggetto locatario o comodatario di un bene dal cui uso si originano i rifiuti trova conferma, per quel concerne i rifiuti urbani, nell’art. 238 del D.Lgs. 152/2006 che addossa al soggetto che possiede o detiene un bene, a qualsiasi titolo (anche in locazione), l’onere del pagamento della tariffa.
Il Ministero dell’Ambiente, con la circolare 4435/Albo/Pres. del 28/06/1999, ha definitivamente chiarito che le imprese che effettuano la locazione/noleggio di bagni mobili e provvedono alla relativa manutenzione e pulizia-spurgo hanno l’obbligo di iscriversi all’Albo (per la Cat. 4 - n.d.r.) in quanto “si tratta di raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi.”.
La qualificazione dell’Ente/impresa committente quale “produttore dei rifiuti”, in quanto locatario dei bagni, e, quindi, l’obbligo della ditta, che dà in noleggio i bagni mobili e provvede pure (per conto del committente) alla pulizia-spurgo periodica, ad iscriversi all’albo gestori rifiuti per la categoria (4) - relativa alla raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi - ha trovato ripetuti riscontri in giurisprudenza, sia amministrativa che penale – si vedano fra tutte: Sent. del Consiglio di Stato, Sez. V, n° 5839/04, il Decreto Penale di condanna del Tribunale di Catania n° 677/00, la Sent. penale di condanna del Tribunale di Catania n° 2412/03.
5) Obblighi della ditta che, oltre alla locazione, provvede pure alla pulizia-spurgo dei bagni mobili.
Come anzidetto, la ditta che provvede, oltre alla locazione, alla pulizia-spurgo dei bagni mobili deve ottemperare ad una serie di adempimenti prescritti dalle norme cogenti in materia di gestione di rifiuti. Per migliore esposizione si elencano di seguito:
5A) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, categoria relativa alla raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, tipologia C.E.R. (Codice Europeo Rifiuti) 20.03.04 (fanghi da fosse settiche).
Come già ampiamente argomentato nel precedente punto 4), le imprese che, oltre alla locazione dei bagni mobili, provvedono pure allo spurgo degli stessi - effettuando quindi raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi - hanno l’obbligo di iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali[3], ai sensi degli’artt. 212, comma 5, e 110, commi 3 e 7, D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 8, comma 1, lett. d), D.M. AMBIENTE 406/1998, per la categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi), tipologia di rifiuto codice C.E.R. 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche).
L’effettuazione della raccolta e trasporto di tali rifiuti senza l’iscrizione all’Albo comporta un illecito penale previsto e punito dall’art. 256 e dall’art. 259, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 che prevedono, rispettivamente, la condanna alla pena alternativa dell’ arresto (da tre mesi ad un anno) o dell’ammenda (da 2.600 € a 26.000 €) e alla confisca obbligatoria del mezzo (o dei mezzi) utilizzati per il trasporto.
Peraltro, se si tratta di ingenti quantitativi, si possono pure concretizzare (in concorso formale) i reati di traffico illecito di rifiuti (art. 259) e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260).
Il locatario dei bagni che faccia effettuare gli interventi di spurgo alla stessa ditta locatrice (o anche ad altra ditta), che non sia iscritta all’albo, commette correità nella gestione illecita dei rifiuti.
5B) Emissione del formulario di identificazione .
Le imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti, prodotti dall’uso dei bagni mobili dati in locazione, hanno l’obbligo di accompagnare il trasporto dei rifiuti, dal punto di prelievo e sino al punto di smaltimento/recupero autorizzato, con il formulario di identificazione dei rifiuti, disciplinato dall’art. 193 D.Lgs. 152/2006 e dal DM AMBIENTE 145/1998.
Tale formulario è costituito, ciascuno, da 4 copie in originale, autoricalcanti, delle quali: la prima viene rilasciata al produttore del rifiuto (locatario dei bagni) per la presa in carico (è tutta compilata e controfirmata dal trasportatore, ma non riporta gli estremi dell’avvenuto conferimento all’impianto di destino); la seconda, la terza e la quarta vengono portate a bordo del mezzo sino al raggiungimento dell’impianto di destino; una volta che il gestore dell’impianto di destino si accetta il carico, compilerà il campo n° 11 (RISERVATO AL DESTINATARIO) delle copie 2^, 3^ e 4^, apponendo la data e l’ora di presa in carico, oltre che il timbro e la firma; tratterrà la 3^ copia e restituirà al trasportatore la 2^ e la 4^; il trasportatore, a sua volta, tratterrà la 2^ copia e restituirà la 4^ copia al produttore dei rifiuti (locatario dei bagni).
E’ bene ricordare che il formulario di identificazione dei rifiuti dovrà essere compilato - nel caso che qui interessa - in modo tale che nel campo 1 (riservato al produttore dei rifiuti) siano indicati gli estremi del cliente locatario (produttore dei rifiuti), l’unità locale ove i rifiuti sono stati prodotti (luoghi dove sono stati ubicati i bagni spurgati), il codice fiscale etc. etc; nel campo 2 andranno riportati gli estremi del gestore dell’impianto di destino, il luogo ove si trova l’impianto, gli estremi autorizzatori (Autorizzazione Reg.le) etc. etc.; nel campo 3 andranno riportati gli estremi della ditta che effettua il trasporto dei rifiuti (in questo caso è la ditta locatrice dei bagni), gli estremi di iscrizione all’albo gestori rifiuti (ora albo gestori ambientali), etc. etc.
Il formulario di identificazione dei rifiuti è fondamentale per la “tracciabilità” dei rifiuti, in quanto la fase del trasporto è quella a più elevato rischio di “illecita gestione” dato che in questa occasione si perdono sovente le tracce di gran parte dei rifiuti che vanno ad alimentare i circuiti criminali di smaltimento.
L’impresa che trasporta i rifiuti senza il prescritto formulario è punita con severissime sanzioni amministrative pecuniarie (art. 258, comma 4, D.Lgs. 152/2006) che vanno da 1.600 € a 9.300 € (per ogni viaggio).
Il cliente locatario - e produttore dei rifiuti - deve prestare moltissima attenzione ai formulari di identificazione dei rifiuti: se, entro tre mesi dal prelievo dei rifiuti, non riceve, dalla ditta che ha curato il trasporto, la 4^ copia “originale” controfirmata dal gestore dell’impianto di destino, dovrà comunicare il fatto alla Provincia competente per territorio onde discolparsi da qualsiasi corresponsabilità penale ed amministrativa (art. 188, comma 3, D.Lgs. 152/2006).
5C) Durata del trasporto dei rifiuti
Il viaggio dei rifiuti dal punto di prelievo (unità locale del produttore dei rifiuti, come indicato nel campo 1 del formulario) all’impianto di destino (riportato nel campo 2 del formulario) deve avvenire nel tempo tecnicamente necessario ed utilizzando il percorso più breve - se dovesse essere utilizzato un percorso diverso da quello più breve occorrerebbe riportarlo nel campo 7 del formulario.
Il prolungamento della durata del trasporto oltre il tempo strettamente necessario e senza plausibili motivi - che non siano la sosta tecnica per riposo forzato del guidatore o un guasto - costituisce uno stoccaggio abusivo di rifiuti (perché in assenza di autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. 152/2006) sanzionato penalmente dall’art. 256 D.Lgs. 152/2006.
5D) Registro di carico e scarico.
Le imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti, prodotti dall’uso dei bagni mobili dati in locazione, hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico, sul quale devono annotare qualità, quantità, tempi e luoghi di prelievo, tempi e luoghi di scarico dei rifiuti (art. 190, D.Lgs. 152/2006), osservando le modalità previste dal DM AMBIENTE 148/1998.
5E) Comunicazione Annuale al catasto dei rifiuti.
Le imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti, prodotti dall’uso dei bagni mobili dati in locazione, hanno l’obbligo di presentare annualmente il MUD al catasto dei rifiuti (art. 189, comma 3, D.Lgs. 152/2006).
6) Caratteristiche dei veicoli e loro autorizzazione.
I veicoli adibiti al trasporto di rifiuti prodotti dall’uso dei bagni mobili dati in locazione debbono essere appositamente “autorizzati” dall'Albo Gestori Rifiuti (ora Albo Nazionale Gestori Ambientali) ai sensi dell'art. 12 DM AMBIENTE 406/1998 ed indicati nel relativo dispositivo di iscrizione.
7) Disponibilità dell’impianto di smaltimento/recupero.
Il cliente locatario dei bagni deve accertarsi che la ditta che provvede alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti liquidi abbia anche al disponibilità di un impianto di smaltimento/recupero autorizzato per una o più delle operazioni di smaltimento o recupero indicate negli allegati B e C del D.Lgs. 152/2006.
A tal fine è bene accertarsi, prima di conferire l’incarico, che la ditta disponga in proprio di tale impianto o che disponga di impianti di terzi tramite apposita convenzione.
Elenco delle fonti bibliografiche:
1) AMENDOLA Gianfranco, "I nuovi obblighi per la gestione dei rifiuti", Maggioli Editore, 1997.
2) AA.VV., "Corso di formazione professionale per i conducenti di autoveicoli per merci pericolose su strada", S.I.D.E.P. s.r.l. editore, Dicembre 1997.
3) RAPISARDA SASSOON Cristina e CASSAR Germana, "LA NUOVA NORMATIVA ITALIANA SUI RIFIUTI", Il Sole 24ORE-PIROLA editore, gennaio 1998.
4) BACCI Lara e GORI Michela, "guida pratica per la gestione dei rifiuti secondo il D.Lgs. 22/97", EPC LIBRI editore, 1998.
5) FONTANA Enrico e MIRACLE Lorenzo, "rapporto eco mafia 98", Edizioni Ambiente, maggio '98.
6) VINCI Giuseppe, "Il Nuovo Catasto Rifiuti e il Manuale di Transcodifica", Finanze e Lavoro editore, novembre '98.
7) GAMBA Avv. Gabriella e BIAGETTI Ing. Emanuele, "ACCESSO ALL'AUTOTRASPORTO", egaf editore, maggio '99.
8) AA.VV., 1° Corso sul tema "Il trasporto dei rifiuti anche pericolosi alla luce delle problematiche inerenti il trasporto su strada", atti del corso organizzato dal Centro Europeo per il lavoro - Sezione Regionale della Sicilia - che ha avuto luogo dal 10 al 12 giugno 1999 a Palermo.
9) MAGLIA Stefano e SANTOLOCI Maurizio, "IL CODICE DELL'AMBIENTE", CASA EDITRICE LA TRIBUNA, 1999-2000-2001-2002-2003-2007.
10) FICCO Paola, RIFICI Riccardo e SANTOLOCI Maurizio (con prefazione di Edo Ronchi, Ministro dell'ambiente), "la nuova tutela delle acque - gli obblighi, gli obiettivi e gli strumenti previsti dal D.Lgs. 152/1999, Edizioni Ambiente, novembre 1999;
11) RONCHI Edo e SANTOLOCI Maurizio, “LA RIFORMA DEI RIFIUTI I NODI CRITICI”, BUFFETTI EDITORE, Ed. 2001;
12) FICCO Paola e ONORI Eugenio, “ALBO NAZIONALE GESTORI RIFIUTI - vademecum per l’iscrizione 2001”, EDIZIONI AMBIENTE, 2001;
12) GRILLO N.G. e SANTOLOCI Maurizio, “IL RESPONSABILE TECNICO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI”, BUFFETTI EDITORE, 2002;
13) MAGLIA Stefano e ROCCA Fabrizio, “IL MANUALE PRATICO DEI RIFIUTI”, Casa Editrice LA TRIBUNA, 2002.
Elenco delle fonti normative:
1) D.Lgs. 05/02/1997, N° 22 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. N° 38 del 15/02/1997) e s.m.i.
2) D.M. Ambiente 28/04/1998, N° 406 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. N° 276 del 25/11/1998).
3) D.M. Ambiente 01/04/1998, N° 145 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. N° 109 del 13/05/1998).
4) D.M. Ambiente 01/04/1998, N° 148 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. N° 110 del 14/05/1998).
5) Circolare Ministero dell'Ambiente - Comitato Nazionale Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti N° 4435/ALBO/PRES del 28/06/1999.
6) Circolare Ministero dell'Ambiente - Comitato Nazionale Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti N° 8388/ALBO/PRES del 23/12/1999.
7) D.Lgs. 11/05/1999, N° 152 (Suppl. ord. N° 101/L alla Gazzetta Ufficiale 29/05/1999, N° 124; ripubblicato con correzioni sul Suppl. ord. N° 146/L alla Gazzetta Ufficiale 30/07/1999, N° 177) e s.m.i..
8) D.Lgs. 03/04/2006, N° 152 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale del 14/04/2006, N° 88).
[1] L’impiego di acqua calda (100° C) e ad alta pressione (70 atm) è stato dimostrato quale migliore sistema di sanificazione dei bagni mobili.
[2] Orientamento giurisprudenziale che venne confermato dalle Sentenze Cass. Pen., Sez. III, del 23/05/1997, N° 1245 e Cass. Pen., Sez. III, del 03/08/1999 n° 2358.
[3] Per le ditte iscritte all’ “Albo Nazionale delle Imprese che Effettuano la Gestione dei rifiuti” prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006, tale iscrizione rimane comunque vigente, in quanto all’Albo, seppure con nuova denominazione, rimangono perlopiù le medesime competenze.
- OBBLIGHI SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALL’USO DEI BAGNI MOBILI DURANTE LA LOCAZIONE -
1) Premessa.
I bagni mobili ecologici a funzionamento chimico (detti anche bagni chimici) sono dei servizi igienici, dalle dimensioni simili a quelli di una cabina telefonica (circa 1 mq per 2,20 mt di altezza), che funzionano senza allacci alle reti idrica e fognaria e sono facilmente installabili/disinstallabili in quanto non necessitano di alcuna opera edile - da qui il nome di “bagni mobili”.
All’interno di ciascun bagno mobile è presente un serbatoio a tenuta stagna, avente una capacità che varia, a seconda dei modelli, dai 170 ai 300 lt., e che è direttamente connesso con la tazza wc, dalla quale riceve le deiezioni.
Per funzionare, il bagno mobile necessita dell’approvvigionamento di circa 15-20 lt. di acqua pulita, addizionata di prodotto disinfettante (a base di sale di ammonio quaternario), normalmente di colore blue e profumato, che ha la funzione di bloccare la fermentazione delle deiezioni che man mano andranno a confluire nel serbatoio.
Con l’utilizzo del bagno mobile, le deiezioni vanno a confluire direttamente nel serbatoio reflui anzidetto tramite uno “sciacquone gravitazionale” - cioè senza l’ausilio della forza meccanica dell’acqua, ma semplicemente per caduta gravitazionale. Ciò consente notevoli risparmi di acqua pulita: per un ciclo completo di funzionamento (350 usi circa) si possono risparmiare 6.000 lt. di acqua pulita - e si ha pure una corrispondente minore quantità di rifiuti liquidi da smaltire.
Il bagno mobile viene detto “ecologico” appunto perché consente notevolissimi risparmi di acqua pulita.
La diffusione dei bagni mobili ecologici a funzionamento chimico in Italia, dopo poco più di un decennio dagli albori, sta avvenendo grazie al sistema distributivo basato sullo schema contrattuale della “LOCAZIONE E PULIZIA-SPURGO DI BAGNI MOBILI”, che comprende le seguenti prestazioni:
a) Locazione del bagno mobile per un certo periodo di tempo;
b) Operazione di installazione (comprensiva della messa in funzione del bagno con approvvigionamento della soluzione acqua-disinfettante all’interno del serbatoio reflui e degli altri materiali di consumo, quali carta igienica, disinfettante per le mani, etc. etc.);
c) Interventi di pulizia-spurgo periodici su ciascun bagno locato (almeno uno per ogni settimana di locazione) che comprendono:
c1) aspirazione dei rifiuti liquidi prodotti dall’uso del bagno mobile ed accumulatisi all’interno del serbatoio reflui dello stesso;
c2) pulizia e disinfezione della cabina con lavaggio interno ed esterno effettuato con getti d’acqua calda (100° C) e ad alta pressione (70 atm), con eventuale aggiunta di prodotti disinfettanti[1];
c3) manutenzione ordinaria di ciascuna cabina wc e dei componenti e/o accessori (sostituzione dei pezzi usurati, avvitamento viti lente etc. etc.);
c4) trasporto dei liquami prelevati (rifiuti liquidi costituiti da acque reflue come infra meglio specificato) sino all’impianto autorizzato per operazioni di smaltimento/recupero, indicate, rispettivamente, negli allegati B e C del D.Lgs. 152/2006;
c5) attività di smaltimento (D8, D9 o D15 - Allegato B D.Lgs. 152/2006) o di recupero (R3 o R13 - Allegato C D.Lgs. 152/2006);
d) disinstallazione a fine locazione (comprende l’intervento di pulizia-spurgo finale).
2) Disciplina applicabile: normativa sui rifiuti.
Della complessa attività di LOCAZIONE E PULIZIA-SPURGO DI BAGNI MOBILI qui interessa analizzare gli adempimenti da osservare in relazione alla “gestione” dei liquami prodotti dall’uso di tali bagni e che vengono prelevati, in occasione di ogni intervento di pulizia-spurgo, dal serbatoio reflui di ciascun bagno.
La disciplina applicabile è quella sui rifiuti, in quanto si tratta di acque reflue costituite da rifiuti liquidi che vengono veicolate dal punto di produzione al punto di smaltimento tramite trasporto su strada e non con convogliamento diretto.
Peraltro, il Legislatore, già con la precedente disciplina in materia di rifiuti (D.Lgs. 22/1997 e s.m.i.) e di acque (D.Lgs. 152/1999 e D.Lgs. 258/2000), recependo un orientamento dottrinale e giurisprudenziale già in precedenza dominanti[2], aveva sancito che le acque reflue, non direttamente canalizzate/convogliate nel corpo ricettore (fognatura, depuratore, acque superficiali, acque sotterranee, suolo e sottosuolo), dovessero essere assoggettate alla normativa sui rifiuti - si vedano in particolare gli artt. 8, comma 1, lett. e), D.Lgs. 22/1997 e s.m.i. e 36, commi 3° e 7°, D.Lgs. 152/1999 e s.m.i..
Così venne abolito il terzum genus dello “scarico indiretto” che, nella trapassata legge Merli (L. 319/1976) stava nel mezzo tra lo “scarico diretto” ed i “rifiuti liquidi”.
Anche il Legislatore del nuovissimo D.Lgs. 152/2006, che ha sostituito - unificandone la fonte normativa - sia il D.Lgs. 22/1997 e s.m.i. (in materia di rifiuti) che il D.Lgs. 152/1999 e s.m.i. (in materia di acque), ha mantenuto questo paradigma - basti vedere il combinato disposto degli artt. 185, comma 1, lett. b), e 110, commi 3° e 7°, del D.Lgs. 152/2006.
Quindi, qualunque operazione di gestione (raccolta e trasporto, smaltimento/recupero), è soggetta alla normativa sui rifiuti che è disciplinata dagli artt. 177-266 (Parte IV) del D.Lgs. 152/2006.
3) Qualificazione e caratterizzazione dei rifiuti prodotti dall’uso dei bagni mobili dati in locazione.
Per ciò che concerne l’aspetto sostanziale, i rifiuti prodotti dall’uso dei bagni mobili sono costituiti, essenzialmente, dai residui del metabolismo umano (il che li rende pressocchè identici alle “acque reflue domestiche”).
Quanto all’attività di origine di tali rifiuti vi è da dire che si tratta di attività di servizio (pubblico/privato), perché i bagni mobili vengono dati in locazione perlopiù ad enti pubblici e ad imprese che, nell’ambito delle loro attività (servizio pubblico ai cittadini, per i primi, servizi del terziario, per i secondi), li mettono a disposizione dei cittadini/utenti/clienti.
Pertanto, si tratta di rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da attività di servizio (art. 184, comma 3, lett. f), D.Lgs. 152/2006), e riconducibili al codice C.E.R. (Catalogo Europeo dei Rifiuti) 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche).
Tale qualificazione è ormai universalmente accettata e fatta propria pure dal Prof. S. MAGLIA (coautore, tra l’altro, de “IL CODICE DELL’AMBIENTE”, Ed. LA TRIBUNA).
Il codice C.E.R. 20.03.04, pur facendo parte del gruppo dei rifiuti urbani e assimilabili, è stato ritenuto applicabile per i rifiuti speciali (come quelli contenuti nei WC mobili) dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente - Comitato Nazionale Albo Gestori Rifiuti N° 8388/ALBO/PRES. del 23/12/1999. Non sono, invece, attribuibili codici C.E.R. del gruppo 19.00.00 (rifiuti da impianti di trattamento di rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito e industrie dell'acqua) perchè nei WC mobili non avviene nessun trattamento dei rifiuti e, a sostenere il contrario, detti WC mobili sarebbero da configurare impianti di trattamento mobili e, pertanto, soggetti ad autorizzazione regionale ex art. 208, comma 15, D.Lgs. 152/2006.
4) Titolarità dei rifiuti prodotti dall’uso dei bagni mobili in locazione: il produttore è il locatario.
Le ditte del settore LOCAZIONE E PULIZIA-SPURGO BAGNI MOBILI danno i bagni mobili in locazione a terzi (Enti pubblici, imprese, comitati, associazioni etc.) e su tali bagni effettuano periodicamente la pulizia e l'espurgo.
Secondo l'ordinamento giuridico italiano quando un bene viene dato in locazione, l’usabilità dello stesso passa al "locatario" che lo utilizzerà nell’ambito delle proprie attività.
Nel caso di specie, il locatario - ad es. l'ente pubblico/impresa privata - acquisendo la disponibilità dei bagni mobili, che vengono messi a servizio dei cittadini/utenti, è da considerarsi "titolare -produttore" dei rifiuti e ad Esso spetta infatti l'onere di farli raccogliere, trasportare e smaltire/recuperare da operatori autorizzati. Tant'è che il costo complessivo per la locazione dei bagni mobili e loro pulizia-espurgo, comprende anche l'onere per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti liquidi.
Quindi, nello schema contrattuale largamente usato nel settore, il locatario acquisisce la disponibilità dei bagni e, pertanto, il diritto al loro utilizzo (direttamente o indirettamente, consentendolo anche al pubblico), assumendo la veste di titolare-produttore dei rifiuti in essi prodottisi; mentre la ditta locatrice conserva la proprietà dei bagni, ma non la detenzione e quindi non è da considerarsi assolutamente titolare-produttore di tali rifiuti. Pertanto la ditta locatrice che va a prelevare i rifiuti liquidi dai bagni dati in locazione (o comodato d'uso) a terzi, effettua un'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi.
Che il produttore dei rifiuti debba considerarsi sempre e comunque il soggetto locatario o comodatario di un bene dal cui uso si originano i rifiuti trova conferma, per quel concerne i rifiuti urbani, nell’art. 238 del D.Lgs. 152/2006 che addossa al soggetto che possiede o detiene un bene, a qualsiasi titolo (anche in locazione), l’onere del pagamento della tariffa.
Il Ministero dell’Ambiente, con la circolare 4435/Albo/Pres. del 28/06/1999, ha definitivamente chiarito che le imprese che effettuano la locazione/noleggio di bagni mobili e provvedono alla relativa manutenzione e pulizia-spurgo hanno l’obbligo di iscriversi all’Albo (per la Cat. 4 - n.d.r.) in quanto “si tratta di raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi.”.
La qualificazione dell’Ente/impresa committente quale “produttore dei rifiuti”, in quanto locatario dei bagni, e, quindi, l’obbligo della ditta, che dà in noleggio i bagni mobili e provvede pure (per conto del committente) alla pulizia-spurgo periodica, ad iscriversi all’albo gestori rifiuti per la categoria (4) - relativa alla raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi - ha trovato ripetuti riscontri in giurisprudenza, sia amministrativa che penale – si vedano fra tutte: Sent. del Consiglio di Stato, Sez. V, n° 5839/04, il Decreto Penale di condanna del Tribunale di Catania n° 677/00, la Sent. penale di condanna del Tribunale di Catania n° 2412/03.
5) Obblighi della ditta che, oltre alla locazione, provvede pure alla pulizia-spurgo dei bagni mobili.
Come anzidetto, la ditta che provvede, oltre alla locazione, alla pulizia-spurgo dei bagni mobili deve ottemperare ad una serie di adempimenti prescritti dalle norme cogenti in materia di gestione di rifiuti. Per migliore esposizione si elencano di seguito:
5A) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, categoria relativa alla raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, tipologia C.E.R. (Codice Europeo Rifiuti) 20.03.04 (fanghi da fosse settiche).
Come già ampiamente argomentato nel precedente punto 4), le imprese che, oltre alla locazione dei bagni mobili, provvedono pure allo spurgo degli stessi - effettuando quindi raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi - hanno l’obbligo di iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali[3], ai sensi degli’artt. 212, comma 5, e 110, commi 3 e 7, D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 8, comma 1, lett. d), D.M. AMBIENTE 406/1998, per la categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi), tipologia di rifiuto codice C.E.R. 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche).
L’effettuazione della raccolta e trasporto di tali rifiuti senza l’iscrizione all’Albo comporta un illecito penale previsto e punito dall’art. 256 e dall’art. 259, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 che prevedono, rispettivamente, la condanna alla pena alternativa dell’ arresto (da tre mesi ad un anno) o dell’ammenda (da 2.600 € a 26.000 €) e alla confisca obbligatoria del mezzo (o dei mezzi) utilizzati per il trasporto.
Peraltro, se si tratta di ingenti quantitativi, si possono pure concretizzare (in concorso formale) i reati di traffico illecito di rifiuti (art. 259) e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260).
Il locatario dei bagni che faccia effettuare gli interventi di spurgo alla stessa ditta locatrice (o anche ad altra ditta), che non sia iscritta all’albo, commette correità nella gestione illecita dei rifiuti.
5B) Emissione del formulario di identificazione .
Le imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti, prodotti dall’uso dei bagni mobili dati in locazione, hanno l’obbligo di accompagnare il trasporto dei rifiuti, dal punto di prelievo e sino al punto di smaltimento/recupero autorizzato, con il formulario di identificazione dei rifiuti, disciplinato dall’art. 193 D.Lgs. 152/2006 e dal DM AMBIENTE 145/1998.
Tale formulario è costituito, ciascuno, da 4 copie in originale, autoricalcanti, delle quali: la prima viene rilasciata al produttore del rifiuto (locatario dei bagni) per la presa in carico (è tutta compilata e controfirmata dal trasportatore, ma non riporta gli estremi dell’avvenuto conferimento all’impianto di destino); la seconda, la terza e la quarta vengono portate a bordo del mezzo sino al raggiungimento dell’impianto di destino; una volta che il gestore dell’impianto di destino si accetta il carico, compilerà il campo n° 11 (RISERVATO AL DESTINATARIO) delle copie 2^, 3^ e 4^, apponendo la data e l’ora di presa in carico, oltre che il timbro e la firma; tratterrà la 3^ copia e restituirà al trasportatore la 2^ e la 4^; il trasportatore, a sua volta, tratterrà la 2^ copia e restituirà la 4^ copia al produttore dei rifiuti (locatario dei bagni).
E’ bene ricordare che il formulario di identificazione dei rifiuti dovrà essere compilato - nel caso che qui interessa - in modo tale che nel campo 1 (riservato al produttore dei rifiuti) siano indicati gli estremi del cliente locatario (produttore dei rifiuti), l’unità locale ove i rifiuti sono stati prodotti (luoghi dove sono stati ubicati i bagni spurgati), il codice fiscale etc. etc; nel campo 2 andranno riportati gli estremi del gestore dell’impianto di destino, il luogo ove si trova l’impianto, gli estremi autorizzatori (Autorizzazione Reg.le) etc. etc.; nel campo 3 andranno riportati gli estremi della ditta che effettua il trasporto dei rifiuti (in questo caso è la ditta locatrice dei bagni), gli estremi di iscrizione all’albo gestori rifiuti (ora albo gestori ambientali), etc. etc.
Il formulario di identificazione dei rifiuti è fondamentale per la “tracciabilità” dei rifiuti, in quanto la fase del trasporto è quella a più elevato rischio di “illecita gestione” dato che in questa occasione si perdono sovente le tracce di gran parte dei rifiuti che vanno ad alimentare i circuiti criminali di smaltimento.
L’impresa che trasporta i rifiuti senza il prescritto formulario è punita con severissime sanzioni amministrative pecuniarie (art. 258, comma 4, D.Lgs. 152/2006) che vanno da 1.600 € a 9.300 € (per ogni viaggio).
Il cliente locatario - e produttore dei rifiuti - deve prestare moltissima attenzione ai formulari di identificazione dei rifiuti: se, entro tre mesi dal prelievo dei rifiuti, non riceve, dalla ditta che ha curato il trasporto, la 4^ copia “originale” controfirmata dal gestore dell’impianto di destino, dovrà comunicare il fatto alla Provincia competente per territorio onde discolparsi da qualsiasi corresponsabilità penale ed amministrativa (art. 188, comma 3, D.Lgs. 152/2006).
5C) Durata del trasporto dei rifiuti
Il viaggio dei rifiuti dal punto di prelievo (unità locale del produttore dei rifiuti, come indicato nel campo 1 del formulario) all’impianto di destino (riportato nel campo 2 del formulario) deve avvenire nel tempo tecnicamente necessario ed utilizzando il percorso più breve - se dovesse essere utilizzato un percorso diverso da quello più breve occorrerebbe riportarlo nel campo 7 del formulario.
Il prolungamento della durata del trasporto oltre il tempo strettamente necessario e senza plausibili motivi - che non siano la sosta tecnica per riposo forzato del guidatore o un guasto - costituisce uno stoccaggio abusivo di rifiuti (perché in assenza di autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. 152/2006) sanzionato penalmente dall’art. 256 D.Lgs. 152/2006.
5D) Registro di carico e scarico.
Le imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti, prodotti dall’uso dei bagni mobili dati in locazione, hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico, sul quale devono annotare qualità, quantità, tempi e luoghi di prelievo, tempi e luoghi di scarico dei rifiuti (art. 190, D.Lgs. 152/2006), osservando le modalità previste dal DM AMBIENTE 148/1998.
5E) Comunicazione Annuale al catasto dei rifiuti.
Le imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti, prodotti dall’uso dei bagni mobili dati in locazione, hanno l’obbligo di presentare annualmente il MUD al catasto dei rifiuti (art. 189, comma 3, D.Lgs. 152/2006).
6) Caratteristiche dei veicoli e loro autorizzazione.
I veicoli adibiti al trasporto di rifiuti prodotti dall’uso dei bagni mobili dati in locazione debbono essere appositamente “autorizzati” dall'Albo Gestori Rifiuti (ora Albo Nazionale Gestori Ambientali) ai sensi dell'art. 12 DM AMBIENTE 406/1998 ed indicati nel relativo dispositivo di iscrizione.
7) Disponibilità dell’impianto di smaltimento/recupero.
Il cliente locatario dei bagni deve accertarsi che la ditta che provvede alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti liquidi abbia anche al disponibilità di un impianto di smaltimento/recupero autorizzato per una o più delle operazioni di smaltimento o recupero indicate negli allegati B e C del D.Lgs. 152/2006.
A tal fine è bene accertarsi, prima di conferire l’incarico, che la ditta disponga in proprio di tale impianto o che disponga di impianti di terzi tramite apposita convenzione.
Elenco delle fonti bibliografiche:
1) AMENDOLA Gianfranco, "I nuovi obblighi per la gestione dei rifiuti", Maggioli Editore, 1997.
2) AA.VV., "Corso di formazione professionale per i conducenti di autoveicoli per merci pericolose su strada", S.I.D.E.P. s.r.l. editore, Dicembre 1997.
3) RAPISARDA SASSOON Cristina e CASSAR Germana, "LA NUOVA NORMATIVA ITALIANA SUI RIFIUTI", Il Sole 24ORE-PIROLA editore, gennaio 1998.
4) BACCI Lara e GORI Michela, "guida pratica per la gestione dei rifiuti secondo il D.Lgs. 22/97", EPC LIBRI editore, 1998.
5) FONTANA Enrico e MIRACLE Lorenzo, "rapporto eco mafia 98", Edizioni Ambiente, maggio '98.
6) VINCI Giuseppe, "Il Nuovo Catasto Rifiuti e il Manuale di Transcodifica", Finanze e Lavoro editore, novembre '98.
7) GAMBA Avv. Gabriella e BIAGETTI Ing. Emanuele, "ACCESSO ALL'AUTOTRASPORTO", egaf editore, maggio '99.
8) AA.VV., 1° Corso sul tema "Il trasporto dei rifiuti anche pericolosi alla luce delle problematiche inerenti il trasporto su strada", atti del corso organizzato dal Centro Europeo per il lavoro - Sezione Regionale della Sicilia - che ha avuto luogo dal 10 al 12 giugno 1999 a Palermo.
9) MAGLIA Stefano e SANTOLOCI Maurizio, "IL CODICE DELL'AMBIENTE", CASA EDITRICE LA TRIBUNA, 1999-2000-2001-2002-2003-2007.
10) FICCO Paola, RIFICI Riccardo e SANTOLOCI Maurizio (con prefazione di Edo Ronchi, Ministro dell'ambiente), "la nuova tutela delle acque - gli obblighi, gli obiettivi e gli strumenti previsti dal D.Lgs. 152/1999, Edizioni Ambiente, novembre 1999;
11) RONCHI Edo e SANTOLOCI Maurizio, “LA RIFORMA DEI RIFIUTI I NODI CRITICI”, BUFFETTI EDITORE, Ed. 2001;
12) FICCO Paola e ONORI Eugenio, “ALBO NAZIONALE GESTORI RIFIUTI - vademecum per l’iscrizione 2001”, EDIZIONI AMBIENTE, 2001;
12) GRILLO N.G. e SANTOLOCI Maurizio, “IL RESPONSABILE TECNICO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI”, BUFFETTI EDITORE, 2002;
13) MAGLIA Stefano e ROCCA Fabrizio, “IL MANUALE PRATICO DEI RIFIUTI”, Casa Editrice LA TRIBUNA, 2002.
Elenco delle fonti normative:
1) D.Lgs. 05/02/1997, N° 22 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. N° 38 del 15/02/1997) e s.m.i.
2) D.M. Ambiente 28/04/1998, N° 406 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. N° 276 del 25/11/1998).
3) D.M. Ambiente 01/04/1998, N° 145 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. N° 109 del 13/05/1998).
4) D.M. Ambiente 01/04/1998, N° 148 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. N° 110 del 14/05/1998).
5) Circolare Ministero dell'Ambiente - Comitato Nazionale Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti N° 4435/ALBO/PRES del 28/06/1999.
6) Circolare Ministero dell'Ambiente - Comitato Nazionale Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti N° 8388/ALBO/PRES del 23/12/1999.
7) D.Lgs. 11/05/1999, N° 152 (Suppl. ord. N° 101/L alla Gazzetta Ufficiale 29/05/1999, N° 124; ripubblicato con correzioni sul Suppl. ord. N° 146/L alla Gazzetta Ufficiale 30/07/1999, N° 177) e s.m.i..
8) D.Lgs. 03/04/2006, N° 152 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale del 14/04/2006, N° 88).
[1] L’impiego di acqua calda (100° C) e ad alta pressione (70 atm) è stato dimostrato quale migliore sistema di sanificazione dei bagni mobili.
[2] Orientamento giurisprudenziale che venne confermato dalle Sentenze Cass. Pen., Sez. III, del 23/05/1997, N° 1245 e Cass. Pen., Sez. III, del 03/08/1999 n° 2358.
[3] Per le ditte iscritte all’ “Albo Nazionale delle Imprese che Effettuano la Gestione dei rifiuti” prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006, tale iscrizione rimane comunque vigente, in quanto all’Albo, seppure con nuova denominazione, rimangono perlopiù le medesime competenze.
MDPA 2005-2006: 2^ Parte lezione del 09/01/2006 tenuta dall'Avv. M. ZOPPOLATO
2^ Parte della lezione tenuta dall' Avv. ZOPPOLATO il 09/01/2006. Argomenti trattati: La concessione di costruzione e gestione e la concessione di servizi (nozione, modalità di affidamento e disciplina). La promozione di opera pubblica ed il Project Financing. Leasing di opera pubblica. Gli appalti nei settori esclusi: procedura negoziata, accordo quadro e sistema di qualificazione.
Cliccate su questo indirizzo per ascoltare la lezione:
http://www.ourmedia.org/node/316036
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domenica, dicembre 24, 2006
MASTER IN DIRITTO E PROCESSO AMMINISTRATIVO 2005/2006: 1^ Parte della lezione del 09.01.2006 - Avv. M. ZOPPOLAT
1^ Parte della lezione tenuta dall' Avv. ZOPPOLATO il 09/01/2006. Argomenti trattati: Il collaudo. La concessione di costruzione e gestione e la concessione di servizi (nozione, modalità di affidamento e disciplina). La promozione di opera pubblica ed il Project Financing.
La lezione è disponibile su http://www.ourmedia.org/node/275755
La lezione è disponibile su http://www.ourmedia.org/node/275755
mercoledì, novembre 22, 2006
MASTER IN DIRITTO E PROCESSO AMMINISTRATIVO 2005/2006: 2^ parte della lezione del 19.12.2005, tenuta dall'Avv. ZOPPOLATO
Con questo post prosegue l'iniziativa di messa on-line delle lezioni del MASTER IN DIRITTO E PROCESSO AMMINISTRATIVO (MDPA), edizione 2005-2006.
E' la volta della 2^ parte della lezione del 19.12.2005, tenuta dall' Avv. M. ZOPPOLATO (name partner dello STUDIO LEGALE ZOPPOLATO E ASSOCIATI, nonchè membro del comitato scientifico del MDPA).
Il link su cui è disponibile codesta lezione è: http://www.ourmedia.org/node/269567
E' la volta della 2^ parte della lezione del 19.12.2005, tenuta dall' Avv. M. ZOPPOLATO (name partner dello STUDIO LEGALE ZOPPOLATO E ASSOCIATI, nonchè membro del comitato scientifico del MDPA).
Il link su cui è disponibile codesta lezione è: http://www.ourmedia.org/node/269567
domenica, novembre 12, 2006
MASTER IN DIRITTO E PROCESSO AMMINISTRATIVO 2005/2006: disponibili lezioni on-line.
Su autorizzazione della Just Legal Services di Milano, organizzatrice di diversi Masters, tra cui quello in Diritto e Processo Amministrativo, inizia, da oggi, la pubblicazione on-line delle varie lezioni registrate nel corso dell' Edizione 2005-2006 del MDPA.
Il ciclo di lezioni on-line inizia con quella tenuta dall' Avv. Enzo ROBALDO il 19/12/2005 e vertente sui seguenti argomenti:
Il ciclo di lezioni on-line inizia con quella tenuta dall' Avv. Enzo ROBALDO il 19/12/2005 e vertente sui seguenti argomenti:
L'aggiudicazione dell'appalto e la stipula del contratto. L'esecuzione del contratto: principi generali. Le garanzie. La contabilità, il collaudo, le varianti. Il subappalto: nozione, disciplina, sanzioni. La risoluzione ed il recesso unilaterale della P.A.
Per ascoltare la lezione cliccate su questo link: